Art. 22 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo  in  possesso
di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti  di
cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di  punteggio  determinata
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 8. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 4. 
    3. Ai candidati che concorrono per i  posti  del  contingente  di
mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di  cui  al  citato
allegato 8 sono attribuiti anche nel caso in  cui  gli  stessi  siano
conseguiti nell'anno scolastico 2019/2020  e  ne  sia  stata  fornita
idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5. 
    4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i  titoli
saranno  acquisiti  d'ufficio   qualora   trascritti   nei   relativi
«Documenti unici matricolari».