Art. 23 Graduatorie finali di merito 1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere g), h) e i). 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: a) punto di merito ottenuto nella prova scritta; b) punto di merito conseguito nella prova orale; c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica; d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 22. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 9. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 15, 16 e 18, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno: a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria sara' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario; b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» nel caso in cui risultino non coperti uno o piu' posti non riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo restando il limite di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti: a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: (1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a); (2) al contingente ordinario. 12. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.