Art. 24 
 
          Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti 
                     dei vincitori del concorso 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso  di
formazione  a  carattere  universitario,  in  qualita'   di   allievi
marescialli, previo superamento  (solo  per  i  non  appartenenti  al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte  del
dirigente  il   Servizio   sanitario   della   Scuola   ispettori   e
sovrintendenti, avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza,  al  fine  di  accertare  il   mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della  Guardia  di  finanza  e  ha  una  durata  non
inferiore a due anni accademici. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: 
      a) nel massimo di un  quinto  dei  posti  messi  a  concorso  e
comunque nel limite  delle  vacanze  organiche  nel  ruolo  ispettori
nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero  conseguire  la  nomina  al
grado  di  maresciallo,  fermo  restando  il  numero  di   assunzioni
annualmente  autorizzate  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
      b) per ricoprire  i  posti  resisi  comunque  disponibili,  nei
trenta   giorni   dall'inizio   del   corso,   tra   i    concorrenti
precedentemente dichiarati  vincitori.  Decorso  il  termine  per  le
ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce  o  decadenze,  le
relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea in  discipline  economico-giuridiche.  Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni e consegnare  alla
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  comando/ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. 
    7. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
della  Scuola  ispettori  e  sovrintendenti  accerta,  ai  sensi  del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere  notificati  agli   interessati,   che   possono   impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Agli allievi marescialli ammessi a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.