Art. 25 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunciatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it  sono  valutati  a  giudizio  discrezionale   e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.