Art. 25 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.