Art. 26 Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio. 1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Al termine del corso di cui all'art. 24, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base. 3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso. 4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale.