Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento; c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste; d) pervengano all'indirizzo p.e.c. concorsoAM@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 6. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.