Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale  generale  del  Corpo  e  ripartita  nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  presieduta  da  un
ufficiale  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non  inferiore   a
colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
        2) due esperti o docenti, membri, nelle  materie  oggetto  di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
altre fasi concorsuali, da  almeno  una  ulteriore  sottocommissione,
fermo restando l'unico presidente. Alle stesse,  aventi  la  medesima
composizione di quella originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un
numero di candidati inferiore a cinquecento; 
      c)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno dieci ufficiali della Guardia  di  finanza  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, le sottocommissioni di cui  al  comma  1,
lettera b) sono integrate rispettivamente da: 
      a) docenti della lingua straniera prescelta  dal  candidato  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla data di nomina della  Commissione  o  da  ufficiali  della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o  impiegati
nella   specialita'   telematica   del   ruolo   tecnico    logistico
amministrativo, o ispettori  in  forza  alle  articolazioni  tecniche
della medesima specialita'. 
    4. Per l'eventuale  valutazione  delle  prove  scritta,  orale  e
facoltativa di informatica dei candidati che le sosterranno in lingua
tedesca,  le  competenti  sottocommissioni  sono  integrate   da   un
ufficiale del Corpo qualificato conoscitore  della  lingua  straniera
ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma  d'istituto  d'istruzione  secondaria  di  secondo  grado   o
superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    6. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.