Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da: 1) due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 2) due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione. La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento; c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali medici, membri; e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono integrate rispettivamente da: a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche della medesima specialita'. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta, orale e facoltativa di informatica dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 6. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.