Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.