Art. 2 
 
                      Domanda di partecipazione 
                   e termine per la presentazione 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore  16,00  del  7  aprile  2020  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia all'indirizzo  www.bancaditalia.it  Non  sono  ammesse
altre forme di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Per  evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a  ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario  per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. 
    E' consentita la partecipazione a uno solo dei  concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La Banca d'Italia comunica agli interessati il  provvedimento  di
esclusione. 
    La Banca d'Italia non assume responsabilita'  per  il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che  sia  da
imputare a  disguidi  postali  o  telematici,  all'indicazione  nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione  da  parte  del  candidato  del  cambiamento  di
indirizzo. 
    Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare  il
possesso dei requisiti dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione
mediante  sottoscrizione  di  una  specifica  dichiarazione,   previa
esibizione di un documento di identita' (cfr. successivo art. 6).  Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di  autocertificazione
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche
di ordine penale in caso di mendacio e  applicazione  delle  sanzioni
previste dall'art. 76 del decreto. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove  (ai  sensi  dell'art.  20,
legge n. 104/1992 e dell'art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno
farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. I  medici
della Banca d'Italia valuteranno la  richiesta  esclusivamente  sulla
base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro  A»  e
le modalita' di svolgimento  di  ciascuna  prova.  Qualora  la  Banca
d'Italia riscontri, anche  successivamente,  la  non  veridicita'  di
quanto dichiarato, disporra' l'esclusione  dal  concorso,  non  dara'
seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto  di
impiego eventualmente instaurato.