Art. 12 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato: 1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci); 2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti); 3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta); 4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta); 5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta); 6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta); 7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta); 8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta); 9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta); 10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno); b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di seguito specificato: 1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1 (uno); 2) per ogni diploma di specializzazione (al di fuori dei laureati in medicina e chirurgia), punti 1 (uno); 3) per ogni master di I Livello, conseguito presso Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,25 (zero venticinque); 4) per ogni master di II Livello, conseguito presso Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta); 5) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2 (due); 6) per l'abilitazione all'esercizio della professione (escluse le classi LM 35, LM 23, LM 41 e LM 42, perche' richiesta quale requisito di partecipazione), punti 0,50 (zero cinquanta); c) titoli specifici per i soli candidati in possesso della Laurea in Medicina e chirurgia: 1) per il possesso delle sottoelencate specializzazioni, punti 6 (sei): Ortopedia e traumatologia; Anestesia e rianimazione; Chirurgia generale; Chirurgia vascolare; Malattie infettive; Psichiatria; 2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa in quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5 (cinque); d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 (uno) cosi' suddivisi: 0,20 (zero venti) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore; 0,10 (zero dieci) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 (due) cosi' suddivisi: Tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due); Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno cinquanta); Tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno); Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero cinquanta); f) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1 (uno) cosi' suddivisi: servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 (zero dieci) per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.