Art. 12 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
9, comma 1,  lettera  a),  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno  idonei  alle  tre  prove  scritte.  A   tal   fine   le
commissioni, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procederanno a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di  quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo  aver  valutato  i  titoli  di  merito.
L'esito della valutazione sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art.  5,  comma  2.  Per  quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i  concorrenti
dovranno indicate nella domanda i  percorsi  (URL-  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale  o  copia  resa  conforme
secondo  le  modalita'  stabilite   dalla   legge,   all'atto   della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 
    3. Formeranno  oggetto  di  valutazione,  fermo  restando  quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere  tecnico  -  scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,  per  i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni  nelle  domande  stesse  ovvero  in  apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 
    4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo  fino  ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)  laurea  magistrale  prevista  per  la   partecipazione   al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato: 
        1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci); 
        2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti); 
        3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta); 
        4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta); 
        5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta); 
        6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta); 
        7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta); 
        8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta); 
        9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta); 
        10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno); 
      b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato: 
        1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1 (uno); 
        2) per ogni diploma di  specializzazione  (al  di  fuori  dei
laureati in medicina e chirurgia), punti 1 (uno); 
        3)  per  ogni  master  di  I   Livello,   conseguito   presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,25 (zero venticinque); 
        4)  per  ogni  master  di  II  Livello,   conseguito   presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta); 
        5) per ogni  dottorato  Universitario  di  ricerca,  punti  2
(due); 
        6)  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione
(escluse le classi LM 35, LM 23, LM 41 e  LM  42,  perche'  richiesta
quale requisito di partecipazione), punti 0,50 (zero cinquanta); 
      c) titoli specifici per i  soli  candidati  in  possesso  della
Laurea in Medicina e chirurgia: 
        1) per  il  possesso  delle  sottoelencate  specializzazioni,
punti 6 (sei): 
          Ortopedia e traumatologia; 
          Anestesia e rianimazione; 
          Chirurgia generale; 
          Chirurgia vascolare; 
          Malattie infettive; 
          Psichiatria; 
        2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa  in
quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5 (cinque); 
      d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione, fino  a  punti  1  (uno)
cosi' suddivisi: 
        0,20    (zero     venti)     punti     per     ogni     testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore; 
        0,10    (zero     dieci)     punti     per     ogni     testo
(articolo/capitolo/saggio)    pubblicato    insieme    ad    altri/in
collaborazione con altri; 
      e)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino  a
punti 2 (due) cosi' suddivisi: 
        Tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due); 
        Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno cinquanta); 
        Tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno); 
        Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero cinquanta); 
      f) servizio prestato, senza  demerito,  nelle  Forze  armate  o
Corpi   armati   dello   Stato,   desumibile   dalla   documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 (uno) cosi' suddivisi: 
        servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande; 
        servizio inferiore a 12 mesi, punti  0,10  (zero  dieci)  per
ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.