Art. 2 Riserve di posti 1. Per i cinque posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le seguenti riserve: dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), un posto per ogni tipologia di laurea e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno 18 mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti riserve: dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quattro sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno 18 mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. 3. Per i tre posti del Corpo di Commissariato, sono previste le seguenti riserve: i due posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; il posto posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.