Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Per i cinque posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le
seguenti riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numeri  1),
2), 3) e 4), un posto per ogni tipologia di laurea e' riservato  agli
Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito,  per
almeno 18 mesi, nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), un
posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze Armate  (compresa  l'Arma  dei  Carabinieri)  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  1),
quattro sono riservati agli Ufficiali ausiliari  che  hanno  prestato
servizio senza demerito, per  almeno  diciotto  mesi,  nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al  coniuge  e  ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   Armate
(compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di servizio; 
      il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2),  e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito,  per  almeno  18  mesi,  nell'Esercito,  nella   Marina   e
nell'Aeronautica. 
    3. Per i tre posti del Corpo di Commissariato, sono  previste  le
seguenti riserve: 
      i due posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero  1),
sono riservati agli Ufficiali ausiliari che hanno  prestato  servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica; 
      il posto posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero
2), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze Armate  (compresa  l'Arma  dei  Carabinieri)  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito.