Art. 20 Esclusioni 1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Tenente in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.