Art. 20 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai  concorsi,  per
titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente  nei
ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla  Direzione  generale
per il personale militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi  decaduti
dalla nomina a Tenente  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito,  qualora  il  difetto,  anche  di  uno  soltanto,  dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni,  durante
il corso, ovvero dopo la nomina.