Art. 8 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale e, per i soli concorrenti per il Corpo sanitario dell'Esercito (laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria), prova pratica; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Per esigenze di carattere organizzativo e contenimento della spesa, al momento non prevedibili, l'ordine di svolgimento delle suddette prove potra' subire variazioni. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo. 3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della sede stessa, di alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. 4. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.