Art. 8 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1 prevede: 
      a)  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  ed
eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale e, per i soli concorrenti per il Corpo sanitario
dell'Esercito  (laureati  in  medicina   e   chirurgia   e   medicina
veterinaria), prova pratica; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Per esigenze di  carattere  organizzativo  e  contenimento  della
spesa, al momento non  prevedibili,  l'ordine  di  svolgimento  delle
suddette prove potra' subire variazioni. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f),  g)
e h) del presente articolo. 
    3. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al  comma  1,  lettere
a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico  dei
concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento
delle prove e degli accertamenti  medesimi,  i  concorrenti  potranno
usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita'  della
sede stessa, di alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. 
    4. I concorrenti,  se  militari  in  servizio,  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  d),
e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio,  per
i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di  viaggio.  In
particolare, detta licenza,  cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure  frazionata
in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti  e  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua  volonta',  la  licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.