Art. 9 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, l'eventuale
prova di preselezione, per le prove scritte, per la  valutazione  dei
titoli di merito, per le prove orali (nonche' per  la  prova  pratica
solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i tre concorsi; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari,  unica  per  i
tre concorsi; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
tre concorsi; 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per i tre concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte: 
      1)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      2) due o piu' Ufficiali di  grado  non  inferiore  a  Maggiore,
membri; 
      3) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale  dell'Esercito  di
grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un  dipendente  civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
    Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  le
commissioni stesse. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      1) un Ufficiale superiore, presidente; 
      2) due Ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      3) un Ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente  al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto
nel settore ginnico sportivo. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      1) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      2) due o  piu'  Ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, membri; 
      3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'Amministrazione. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      1) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      2) due Ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'Amministrazione. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di  cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      1) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      2) due o  piu'  Ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, membri; 
      3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'Amministrazione.