Art. 9 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i tre concorsi; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte: 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 2) due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 3) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni stesse. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 1) un Ufficiale superiore, presidente; 2) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; 3) un Ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto nel settore ginnico sportivo. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 1) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 2) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'Amministrazione. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 2) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'Amministrazione. 6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 1) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 2) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; 3) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche se esterno all'Amministrazione.