IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (Legge di bilancio 2018); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019); Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Viste le lettere dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2018 0173371 del 2 novembre 2018 e n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, concernenti i reclutamenti autorizzati per gli anni 2018 e 2019; Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2019 0256121 del 12 dicembre 2019; Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma 1 dell'art. 656 e il comma 1-quinquies dell'art. 2196-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di quarantasei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di sette posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di ventitre' posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; b) concorso per il reclutamento di dodici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di sei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; c) concorso per il reclutamento di cinque Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; d) concorso per il reclutamento di trenta Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'esercito, con riserva di quattro posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di quindici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it www.esercito.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.