Art. 11 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alla
prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale.  A  tal  fine  le
commissioni, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procederanno a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di  quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  (non
saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto
termine), che siano stati dichiarati con le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione  matricolare
e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale  che  ha  frequentato  il  «corso  di
branca» e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in  qualita'  di
ufficiale in ferma prefissata; 
      b) partecipazione ad operazioni  previste  da  disposizioni  di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale):  fino  ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni  mese  di
servizio (o frazione  superiore  a  quindici  giorni)  effettivamente
prestato in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni  mese
di servizio (o frazione superiore a quindici  giorni)  effettivamente
prestato in operazioni sul territorio nazionale; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: punti 0,5/30; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: punti 3/30; 
        3) per ciascuna laurea specialistica-magistrale:  punti  4/30
(con assorbimento del punteggio  previsto  per  la  laurea  triennale
propedeutica al suo conseguimento); 
      d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico  e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico  e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico  e  dell'Arma
dei carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito/dell'Arma dei
carabinieri o medaglia d'oro al merito di  Marina/Aeronautico:  punti
1,5/30; 
        5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito/dell'Arma
dei carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina/Aeronautico:
punti 1/30; 
        6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito/dell'Arma
dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina/Aeronautico:
punti 0,8/30; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25/30; 
      e) periodi di comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3/30,
attribuendo punti 0,1/30  per  ogni  mese  (o  frazione  superiore  a
quindici giorni) di  comando  o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in
incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      f)  altri  titoli:  fino  ad  un  massimo  di  punti  2/30.  In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post-laurea: fino a punti 1/30; 
        2) per il diploma  di  maestro  dello  sport  rilasciato  dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30; 
      g)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni:  punti
2.