Art. 11
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le
commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande (non
saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto
termine), che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare
e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il «corso di
branca» e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in qualita' di
ufficiale in ferma prefissata;
b) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale): fino ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di
servizio (o frazione superiore a quindici giorni) effettivamente
prestato in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese
di servizio (o frazione superiore a quindici giorni) effettivamente
prestato in operazioni sul territorio nazionale;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: punti 0,5/30;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: punti 3/30;
3) per ciascuna laurea specialistica-magistrale: punti 4/30
(con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale
propedeutica al suo conseguimento);
d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina/Aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito/dell'Arma dei
carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina/Aeronautico: punti
1,5/30;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito/dell'Arma
dei carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina/Aeronautico:
punti 1/30;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito/dell'Arma
dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina/Aeronautico:
punti 0,8/30;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30;
9) per ogni elogio: punti 0,25/30;
e) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a
quindici giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in
incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
f) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post-laurea: fino a punti 1/30;
2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30;
g) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: punti
2.