Art. 13
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
8, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di
una composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente
attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, da effettuarsi con le modalita' di cui alla
direttiva tecnica datata 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato generale
della sanita' militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio
2017, i suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo
accertamento nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del dirigente del servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'Allegato I. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n.
100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore
dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. La
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di
esclusione.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata la
funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle tre diottrie,
anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso
cromatico, campo visivo e motilita' oculare normali accertati
mediante visita oculistica. Senso cromatico normale accertato alle
tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate.
Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito
indicati:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione militare. Qualora gli stessi siano
possibile indice di personalita' abnorme sara' effettuato un
accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici;
h) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'Allegato L.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I
concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di
cui all'art. 8, comma 2, lettera b).
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS: 2 - CO: 2 - AC: 2 - AR: 2 - AV: 2 - LS: 2 - LI: 2 - VS: 2 -
AU: 2.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'Allegato M
del bando.
8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti con:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali (ad
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD);
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni e infermita' che, seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con
l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14. I concorrenti che non avranno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, SM, ufficio reclutamento e
concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da una
struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale. Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di
selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 8, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra'
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 2,
lettere b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari e' da intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione.
12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli
accertamenti sanitari nei trecentosessantacinque giorni precedenti la
data di presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito per l'effettuazione degli accertamenti
sanitari nell'ambito di un concorso della Forza armata, qualora
presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi
muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) un certificato conforme all'Allegato G, che costituisce
parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30
ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008.
Tale documento dovra' avere una data di rilascio non anteriore a
sessanta giorni dalla presentazione;
c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) con data di
effettuazione non anteriore a sessanta giorni dalla presentazione.
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre i
candidati alla verifica dell'abuso di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, i
candidati saranno rinviati ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.