Art. 14 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e 10 saranno sottoposti, dalla commissione per l'accertamento attitudinale a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie per il reclutamento in qualita' di ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinali per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - anno 2020 dello Stato maggiore dell'Esercito. 2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio.