Art. 14
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e
10 saranno sottoposti, dalla commissione per l'accertamento
attitudinale a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto
degli esiti del colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per il reclutamento in
qualita' di ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale),
secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinali per il
reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole
militari dell'Esercito» - anno 2020 dello Stato maggiore
dell'Esercito.
2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.