Art. 14 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e
10  saranno  sottoposti,   dalla   commissione   per   l'accertamento
attitudinale a verifica  dell'idoneita'  attitudinale  tenendo  conto
degli esiti del colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica,  intesa  a  valutare  le  qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per  il  reclutamento  in
qualita' di ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale), 
secondo  le  modalita'  indicate   nella   «Direttiva   tecnica   per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinali  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  Scuole
militari  dell'Esercito»   -   anno   2020   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito. 
    2. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.