Art. 15 
 
 
           Accertamento della lingua inglese e prova orale 
 
 
    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  l'accertamento  della  lingua
inglese e la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle  prove
scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti  sanitari
e a quello attitudinale. 
    La prova orale, che avra' luogo  nelle  sedi  e  nei  giorni  che
saranno comunicati agli interessati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 5, sara' articolata in due fasi distinte: 
      a) un accertamento della lingua inglese mediante test JFLT; 
      b) un colloquio, di durata non superiore a quaranta minuti,  su
almeno quattro materie estratte a sorte dal programma  riportato  nel
citato Allegato F al presente bando. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nei  giorni  stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    3. Al temine del test JFLT, per il quale non  e'  previsto  alcun
risultato minimo per il superamento della prova, verra' attribuito un
punteggio, secondo le modalita' riportate nell'Allegato F. 
    4. La prova orale di  cultura  tecnico-professionale,  effettuata
secondo le modalita' indicate  nel  citato  Allegato  F  al  presente
bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato  una
votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso,  sosteranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera scelta  fra  l'arabo,  il
francese,  il   persiano-farsi,   il   portoghese,   il   russo,   il
serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco, con  le  modalita'  riportate
nel gia' citato Allegato F. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata una  votazione  in  trentesimi  da  -2  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 13,999/30: punti -2; 
      b) da 14/30 a 16,999/30: punti -1; 
      c) da 17/30 a 17,999/30: punti 0; 
      d) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      e) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      f) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      g) da 27/30 a 30/30: punti 4.