Art. 16
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di
conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli e
degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di
efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua straniera. La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore
della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti
dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra
potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita'
o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori, sempreche' non saranno sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando, i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Essi
saranno inoltre pubblicati nel sito www.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.