Art. 18
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori
nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
dovesse emergere la falsita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.