Art. 18 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma delle dichiarazioni  rese  dai  vincitori
nella domanda di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
dovesse emergere  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.