Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare: 
      a)  gli  ufficiali  inferiori  di  complemento   dell'Esercito,
appartenenti  a  una  delle  Armi   o   Corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'Allegato   A
(costituente parte integrante del presente bando),  in  congedo  dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono: 
        non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore; 
        aver svolto almeno dodici mesi di servizio in ferma  biennale
senza demerito; 
        non aver superato, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il  giorno
di  compimento  del  quarantacinquesimo  anno  di  eta',  elevato  al
cinquantacinquesimo anno di eta' per il concorso di cui al precedente
art. 1, lettera c); 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, non hanno superato il  giorno  di  compimento  del
quarantacinquesimo anno di eta', elevato al cinquantacinquesimo  anno
di eta' per il concorso di cui al precedente art.  1,  lettera  c)  e
hanno completato almeno  un  anno  di  servizio  in  tale  posizione,
compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1  gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito
facenti  parte  delle  forze  di  completamento,  per  essere   stati
richiamati per esigenze  correlate  con  le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative,  operative  e  logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati, a  mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'Allegato B (costituente parte integrante  del
presente bando). Detto personale, alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande: 
        deve avere  maturato  almeno  quattro  anni  e  sei  mesi  di
anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai  sensi  dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, ovvero aver maturato due anni e sei mesi di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,  lettera
b) del predetto decreto legislativo; 
        deve aver svolto almeno un  anno  di  comando  di  plotone  o
reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in  incarichi   tecnici
previsti  per  la  specializzazione   di   appartenenza,   riportando
qualifiche non inferiori a «nella media»; 
        non  deve  aver  superato  il  giorno   di   compimento   del
quarantacinquesimo anno di eta', elevato al cinquantacinquesimo  anno
di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); 
        non  deve  aver  riportato   un   giudizio   di   inidoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato  il
giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di eta', elevato  al
cinquantacinquesimo anno di eta' per il concorso di cui al precedente
art. 1, lettera c), hanno almeno cinque anni di permanenza  in  detto
ruolo con qualifiche non inferiori a «nella media» e che non  abbiano
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo anno di servizio; 
      f) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i Volontari in servizio permanente dell'Esercito che alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni  di  permanenza  in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non
abbiano riportato un giudizio di  non  idoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non  abbiano  superato
il giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di eta',  elevato
al cinquantacinquesimo anno  di  eta'  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, lettera c); 
      g) per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali  dell'Accademia  militare  dell'Esercito  che   non   abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto  ciclo  formativo,
purche' idonei in attitudine militare, nonche'  i  frequentatori  dei
corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che hanno superato  gli  esami  del  terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano  superato  il
giorno di compimento  del  trentesimo  anno  di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      h) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare ai concorsi di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 1 del precedente art. 1. 
    Tale personale non deve aver superato, alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai
concorsi, il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi,  di  cui  al  successivo
art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato i limiti di eta'  indicati  al  precedente
comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Per  i  titoli  di
studio conseguiti all'estero e' richiesta  idonea  certificazione  di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale. Ogni  variazione  della
posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al  conseguimento  della
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere  segnalata  con
immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art.  5,  comma
3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13. La patologia  che  ha
determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al  servizio
militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti  da
causa di servizio, non costituisce causa di esclusione; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai  concorsi  nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa. 
    5. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.