Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito,
appartenenti a una delle Armi o Corpi che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'Allegato A
(costituente parte integrante del presente bando), in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono:
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore;
aver svolto almeno dodici mesi di servizio in ferma biennale
senza demerito;
non aver superato, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno
di compimento del quarantacinquesimo anno di eta', elevato al
cinquantacinquesimo anno di eta' per il concorso di cui al precedente
art. 1, lettera c);
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, non hanno superato il giorno di compimento del
quarantacinquesimo anno di eta', elevato al cinquantacinquesimo anno
di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c) e
hanno completato almeno un anno di servizio in tale posizione,
compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito
facenti parte delle forze di completamento, per essere stati
richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi riportate nell'Allegato B (costituente parte integrante del
presente bando). Detto personale, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande:
deve avere maturato almeno quattro anni e sei mesi di
anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ovvero aver maturato due anni e sei mesi di anzianita' nel ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera
b) del predetto decreto legislativo;
deve aver svolto almeno un anno di comando di plotone o
reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici
previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media»;
non deve aver superato il giorno di compimento del
quarantacinquesimo anno di eta', elevato al cinquantacinquesimo anno
di eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c);
non deve aver riportato un giudizio di inidoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti
dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato il
giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di eta', elevato al
cinquantacinquesimo anno di eta' per il concorso di cui al precedente
art. 1, lettera c), hanno almeno cinque anni di permanenza in detto
ruolo con qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno di servizio;
f) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i Volontari in servizio permanente dell'Esercito che alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non
abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non abbiano superato
il giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di eta', elevato
al cinquantacinquesimo anno di eta' per il concorso di cui al
precedente art. 1, lettera c);
g) per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo,
purche' idonei in attitudine militare, nonche' i frequentatori dei
corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il
giorno di compimento del trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
h) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare ai concorsi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 del precedente art. 1.
Tale personale non deve aver superato, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi, il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo
art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato i limiti di eta' indicati al precedente
comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i titoli di
studio conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita'
ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma
3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13. La patologia che ha
determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio
militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da
causa di servizio, non costituisce causa di esclusione;
b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 2, lettera b) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.