Art. 20
Spese di viaggio e licenza
Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del presente bando sono a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti
classificatisi in posizione utile per effettuare la prova di cultura
generale, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente
art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.