Art. 20 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del  presente  bando  sono  a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I  concorrenti
classificatisi in posizione utile per effettuare la prova di  cultura
generale, se militari in  servizio,  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno  essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente
art.  7  del  presente  bando,  nonche'  quelli  necessari   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.