Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 6. Il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all'indirizzo di Posta elettronica istituzionale (non Pec) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di pertinenza; l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'incorporazione dell'interessato.