Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio. Nella domanda di partecipazione,
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8
marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note
annualmente con decreto del Ministro dell'interno. In caso di
impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle
prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno
fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con
quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose
riconosciute dalla legge.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
6. Il sistema provvedera' a informare i comandi degli
enti/reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio
all'indirizzo di Posta elettronica istituzionale (non Pec) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta
ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta
acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei
comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli
adempimenti previsti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel
portale, circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'incorporazione dell'interessato.