Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede:
a) prova di preselezione, per titoli, di possibile svolgimento
solo nel caso vengano superate le millecinquecento domande;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 15, comma 2 di approvazione della graduatoria di
merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti, compresi
quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi'
invitati a presentarsi alle suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.
4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1, lettere
e), f) e g) potra' subire variazioni dettate dalle esigenze
organizzative del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.