Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) prova di preselezione, per titoli, di possibile svolgimento solo nel caso vengano superate le millecinquecento domande; b) prova scritta di cultura generale; c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; d) valutazione dei titoli; e) prove di efficienza fisica; f) accertamenti sanitari; g) accertamento attitudinale; h) prova orale; i) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 di approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi' invitati a presentarsi alle suddette prove indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame. 4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1, lettere e), f) e g) potra' subire variazioni dettate dalle esigenze organizzative del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.