Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove  scritte
e orali, per la valutazione dei titoli  e  per  la  formazione  della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        1) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello  in
servizio, presidente; 
        2) cinque ufficiali di grado non inferiore  a  Maggiore  (uno
per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio,
trasmissioni) in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del  Joint  forces
language test (JFLT) di lingua inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore  dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del  Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      e) per l'eventuale prova di preselezione: 
        1) l'ufficiale piu' anziano tra  i  presidenti  di  cui  alle
precedenti lettere a), b), c) e d), presidente; 
        2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri; 
        3) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della difesa appartenente alla terza area  funzionale,  tra
quelli di cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)  del  presente  comma,
segretario. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
        1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  Tenente
Colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali di grado inferiore a quello  del  presidente
in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito; 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
        1) un ufficiale medico in servizio di grado non  inferiore  a
Tenente Colonnello, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  Tenente
Colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        1) ufficiale medico in servizio  di  grado  non  inferiore  a
Tenente Colonnello, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
Capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma.