Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte
e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in
servizio, presidente;
2) cinque ufficiali di grado non inferiore a Maggiore (uno
per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni) in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del Joint forces
language test (JFLT) di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
e) per l'eventuale prova di preselezione:
1) l'ufficiale piu' anziano tra i presidenti di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d), presidente;
2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri;
3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, tra
quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma,
segretario.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente
in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
Capitano, in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
Capitano, in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.