Art. 3 
 
 
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione  generale  degli
affari interni - ufficio  II -  ordini  professionali  e  albi -  via
Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 19 giugno 2020. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di
cui al precedente comma:  a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti: 
      A) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dalla  quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno  cinque  anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella  condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del  presente  bando,  della  professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello; 
      B) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  un
avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione,
il quale: 
        a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione; 
        b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficua
pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, relativa  ai
giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato  stesso;
tale dichiarazione deve recare  il  visto  del  competente  consiglio
dell'Ordine forense. 
      C)  ricevuta  di  versamento  della   tassa   di   euro   20,66
(venti/sessantasei)  per  l'iscrizione   agli   esami,   da   versare
direttamente a  un  concessionario  della  riscossione  ovvero  a  un
istituto di credito o a una agenzia postale,  utilizzando  il  modulo
F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che
per «codice ufficio» si intende  quello  dell'ufficio  delle  entrate
relativo al domicilio fiscale del candidato; 
      D) ricevuta del contributo  nella  misura  forfetaria  di  euro
75,00, ai sensi dell'art. 5, ultimo  comma,  della  legge  28  maggio
1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative: 
        bonifico bancario o postale sul  conto  corrente  con  codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755,  intestato  alla  Tesoreria  dello
Stato, indicando nella causale  «Abilitazione  patrocinio  Cassazione
anno 2020 - capo XI, cap. 2413, art. 15»; 
        bollettino postale sul conto corrente postale n.  1020171755,
intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato,  indicando  nella   causale
«Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2020 - capo XI,  cap.  2413,
art. 15»; 
        versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,  art.
15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 
    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,
domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione
incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.