Art. 7 
 
 
    1.  Sono   dichiarati   idonei   i   candidati   che   conseguano
complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di
sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna  di
esse. 
    2. Ultimate le prove orali, la  commissione  forma  l'elenco  dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.