Art. 5 
 
 
    La commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare  alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.