Art. 6 
 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e commerciale,  con  riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione europea; 
      3) diritto amministrativo (prova teorica); 
      4) diritto amministrativo (prova pratica); 
      5) scienza delle finanze e diritto finanziario. 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano  stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da  questa
verificati. 
    Si applicano le norme relative al  concorso  per  l'accesso  alla
Magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle  buste  contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove scritte,  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.