IL CAPO DIPARTIMENTO 
                      per il sistema educativo 
                    di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed  educativo  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35,  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento  della  conoscenza
della lingua  inglese  e,  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue  straniere,  nonche'  l'art.
38; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio  2016  n.  15,  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE; 
    Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre   2007,   n.   251,
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32; 
    Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  recante
«Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167   e,   in
particolare, l'art.  1,  comma  4-quinquies,  in  base  al  quale  «a
decorrere  dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita  la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno
gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per   qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9 e 1014; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» ed  in  particolare
l'art. 8, comma 1, che prevede, che «le domande e i relativi allegati
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30  giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 38; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente,  ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli  di  studio  di
scuola e di istituto magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,  modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita'
formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art.  1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si  afferma  l'equiparazione
tra il diploma magistrale  e  il  diploma  di  maturita'  linguistica
conseguito al termine dei percorsi  quinquennali  di  sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  8  febbraio  2019,  n.  92,   recante   «Disposizioni
concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.   327,   recante   «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.  329,  recante  «Requisiti   dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
    Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 aprile 2019, n.  330,  recante  disposizioni  sulla
«Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi,  per  titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno» 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei  titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno»; 
    Visto 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  11
giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2  luglio  2019,
Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure  per
il reclutamento per n.  16.959  unita'  di  personale  docente  nella
scuola dell'infanzia e primaria; 
    Considerato che il predetto contingente e' stato  ricalcolato  in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159; 
    Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione  di  disponibilita'  da  destinare  alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari  a  n.
1.926 unita' e alla scuola primaria pari a  n.  10.937  unita',  come
riportate nei prospetti allegati; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio  2016/2018  del
19 aprile 2018; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il Personale Scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d)  Decreto  Legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.   87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.