Art. 11 Valutazione delle prove 1. Le commissioni giudicatrici dispongono, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli culturali e professionali. Il risultato della prova preselettiva non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.