Art. 11 
 
 
                       Valutazione delle prove 
 
 
    1.  Le  commissioni  giudicatrici   dispongono,   come   previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327  del  9  aprile  2019  di
cento punti, di cui quaranta per le prove scritte,  quaranta  per  la
prova orale e venti  per  i  titoli  culturali  e  professionali.  Il
risultato  della  prova  preselettiva  non  concorre  a  formare   il
punteggio utile ai fini della graduatoria finale.