Art. 12 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200  e  devono  essere
conseguiti  o,  laddove  previsto,  riconosciuti  entro  la  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
ammissione. 
    2. La commissione giudicatrice assegna  ai  titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile  2020  n.  200.  Costituiscono
oggetto  di  valutazione  da  parte  della  commissione  giudicatrice
esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
ricevuto dall'USR competente la comunicazione del  superamento  della
prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli
dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non  documentabili  con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.