Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le  prove  e  i  titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di  merito  distinta  per
ciascuna procedura  concorsuale,  nel  limite  massimo  di  posizioni
corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione  non  superiore
al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo  Unico.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal  dirigente
preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura
concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e
sono pubblicate  all'albo  e  sul  sito  internet  dell'USR.  Per  le
procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400  comma  02
del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero di posti  disponibili,
e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle   procedure,   sono
approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    3. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionale  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge n.
449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4 comma 1- quater lettera c)  del  Decreto  Legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni
successivi, dei candidati dichiarati vincitori. 
    5. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
Testo Unico.