Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 13 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali. 
    2.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678,  comma  9,  e  1014  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
    4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico.