Art. 15 Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.