Art. 15 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati  assunti  a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo  indeterminato.  I  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'
rilasciati dalle  Pubbliche  Amministrazioni  sono  sostituiti  dalle
dichiarazioni previste  dagli  articoli  46  e  47  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.