Art. 21 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo Unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta  giorni  per  il  ricorso   giurisdizionale   al   tribunale
amministrativo regionale competente). 
 
      Roma, 21 aprile 2020 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Bruschi 
 
     ------ 
Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero
www.miur.gov.it