Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente  bando  per  l'accesso  ai  posti  comuni  della  scuola
dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso  di
uno tra i seguenti titoli: 
      a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      b. diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai  sensi  della  normativa  vigente,  purche'
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: 
        b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l'anno  scolastico
2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell'istituto   magistrale,   iniziati   entro   l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore di  abilitazione  ivi  incluso  il
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di  cui
alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; 
        b.2  per  i  posti  comuni  della  scuola  dell'infanzia,  il
candidato in possesso del titolo di studio  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo  linguistico  di
cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. 
    2. Per i posti di sostegno nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello  specifico  titolo  di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla Direzione Generale competente  entro  la  data  termine  per  la
presentazione delle istanze  per  la  partecipazione  alla  procedura
concorsuale. Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma
18-ter, del decreto-legge 29 ottobre  2019  n.  126,  convertito  con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  sono,  altresi',
ammessi con riserva  alla  procedura  per  i  posti  di  sostegno,  i
soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di
sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019.  La  riserva  e'  sciolta
positivamente nel caso in cui il relativo titolo di  specializzazione
sia conseguito entro il 15 luglio 2020. 
    4. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli  stessi,  l'USR  responsabile
della procedura dispone  l'esclusione  immediata  dei  candidati,  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.