Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Qualora, sulla base delle domande di partecipazione  pervenute
tramite Polis, il numero dei candidati, a  livello  regionale  e  per
ciascuna distinta procedura, risulti  superiore  a  250  unita'  e  a
quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione
si avvarra' della facolta' di  procedere  all'espletamento,  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta,  di  una  prova  di  preselezione
computer-based. Tale  prova  e'  finalizzata  all'accertamento  delle
capacita' logiche, di comprensione del testo, nonche'  di  conoscenza
della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati
resa nota tramite pubblicazione sul  sito  del  Ministero  almeno  20
giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La  prova  si
puo' svolgere in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le
modalita' di cui all'art. 10. 
    2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno  a  disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per  lo  svolgimento  della
prova. La prova e' costituita da 50 quesiti a risposta  multipla  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a. capacita' logiche: 20 domande; 
      b. capacita' di comprensione del testo: 20 domande; 
      c. conoscenza della normativa scolastica: 10 domande. 
    3. La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta  vale
1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 
    4. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 4 comma  3
del Decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati  pari  a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione  per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
    5. Il mancato collocamento in  posizione  utile  all'esito  della
prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della relativa
procedura concorsuale. 
    6. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.