Art. 8 
 
 
           Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso secondo le modalita' e i termini di cui all'art.  4,  nel
rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 3, e  che
abbiano superato l'eventuale preselezione di  cui  all'art.  7,  sono
ammessi  a  sostenere  una  prova  scritta,  distinta  per   ciascuna
procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando  gli  eventuali
tempi aggiuntivi e gli ausili  di  cui  all'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992 n. 104 e articolata: 
      a. per i posti comuni, in due quesiti  a  risposta  aperta  che
prevedono  la  trattazione  articolata  di  tematiche   disciplinari,
culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze  e
competenze  didattico-metodologiche  in  relazione  alle   discipline
oggetto  di  insegnamento  nella  scuola  primaria  e  ai  campi   di
esperienza nella scuola dell'infanzia; 
      b. per i posti di sostegno, in due quesiti  a  risposta  aperta
inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare  le  conoscenze  dei
contenuti e delle procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita'; 
      c. per i posti comuni e di sostegno, in un quesito,  articolato
in  otto  domande  a  risposta  chiusa,  volto  alla  verifica  della
comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello  B2  del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
    2. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo
di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), e' assegnato dalla commissione un punteggio
compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero  di  0,5.  Al  quesito
articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla  lettera  c)
del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso  tra
zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La
prova  e'  superata  dai  candidati  che  conseguano   un   punteggio
complessivo pari o superiore a 28 punti. 
    3. Le tracce delle  prove  scritte  sono  predisposte  a  livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si  avvale  di  un  Comitato
tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro,  che  provvede
altresi', almeno sette  giorni  prima  della  somministrazione  delle
prove, alla pubblicazione  della  relativa  griglia  di  valutazione,
comune a  livello  nazionale  per  ciascuna  procedura.  Il  Comitato
valida, altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva.