IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
     Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  ottobre  2019  n.  126,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre  2019,  n.  159
recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti», ed in particolare il comma 7; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico»,  in  particolare  l'art.
11, comma 14; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto-legge del 12 settembre  2013,  n.  104,  recante
«Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,
nn. 87, 88  e  89  recanti,  rispettivamente,  norme  concernenti  il
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici  e  dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   «Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del  19  aprile
2018, relativo  al  personale  del  Comparto  istruzione  e  ricerca,
Sezione scuola, per il triennio 2016 -2018; 
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 13 marzo 2020; 
    Visto il parere reso dal CSPI in data 6 aprile 2020; 
    Ritenuto di accogliere tutte le richieste ivi formulate  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e  che  non
limitano le prerogative dell'Amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali; 
    Ritenuto di  non  poter  accogliere  la  richiesta  del  CSPI  di
attivare la procedura di cui al presente decreto anche per la  classe
di concorso A-66, trattandosi di classe di concorso ad esaurimento ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
n. 19; 
    Ritenuto di non accogliere la richiesta del  CSPI  di  modificare
l'art. 7, comma 1, consentendo ai docenti AFAM di svolgere l'incarico
di  presidente  per  le  classi  di  concorso  attinenti  al  settore
artistico e musicale,  in  quanto  i  suddetti  docenti  non  possono
ritenersi  equiparati  alle  categorie  che,  secondo  la   normativa
vigente, possono ricoprire le funzioni di presidente  di  commissione
nella procedura di cui al presente decreto; 
    Ritenuto di non accogliere la proposta di modifica dell'art.  11,
comma 6, con riferimento alla  diminuzione  della  soglia  minima  di
punteggio richiesto per il superamento della prova  scritta,  poiche'
in contrasto con la disposizione di cui all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge n. 126 del 2019; 
    Ritenuto di non poter accogliere la riformulazione  dell'art.  15
proposta dal CSPI in quanto la stessa prevede l'indizione,  da  parte
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli  Venezia  Giulia,  di
«concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo  grado
con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno» la
cui disciplina  e'  palesemente  ultronea  all'oggetto  del  presente
decreto; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il personale scolastico 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
    1.  Il  presente  decreto  disciplina  e   avvia   la   procedura
straordinaria  per  esami  finalizzata  all'accesso  all'abilitazione
all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria  di
primo e di secondo grado. Sono  escluse  le  classi  di  concorso  ad
esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono  piu'
previsti dagli ordinamenti  vigenti,  e  segnatamente  le  classi  di
concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33. 
    2. La procedura straordinaria e' indetta a  livello  nazionale  e
organizzata su base regionale. I dirigenti  preposti  agli  USR  sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura. 
    3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c.  decreto-legge:  decreto-legge  29  ottobre  2019  n.   126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
      d.  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
      f. Testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
      g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica amministrazione PAgoPA; 
      h. Regolamento: il regolamento di cui all'art. 1, comma 13  del
decreto-legge.