Art. 12 
 
 
           Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione 
 
 
    1. La commissione, preso atto e verbalizzato il  risultato  della
prova scritta, procede alla compilazione  di  elenchi  non  graduati,
distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i  soggetti  che
hanno conseguito alla prova di cui all'art. 11 il punteggio minimo di
42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati per ogni  regione
con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmessi al sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicati  nell'albo  e  sul  sito
internet dell'USR. 
    2. I soggetti di cui al comma 1  sono  inseriti  nell'elenco  non
graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del  decreto-legge  e
acquisiscono  l'abilitazione  al  compimento   di   quanto   previsto
dall'art. 1, comma 13, lettera  c),  del  predetto  decreto-legge,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2020/21,  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    3. Il conseguimento dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.