Art. 13 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso i provvedimenti relativi alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  oppure   ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data  di
pubblicazione o di notifica all'interessato.