Art. 15 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
 
    1. L'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede a bandire analoga procedura  per  la  scuola  secondaria  di
primo e secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento  slovena  delle
Province  di  Trieste,  Udine  e  Gorizia,  anche  avvalendosi  della
collaborazione dell'Ufficio speciale di cui  all'art.  13,  comma  1,
della legge 23  febbraio  2001,  n.  38  secondo  le  modalita'  e  i
requisiti previsti dal presente decreto. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano.