Art. 15 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. L'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede a bandire analoga procedura per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal presente decreto. 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.