Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge,   la
partecipazione alla procedura disciplinata dal  presente  decreto  e'
riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che  partecipano  alla
procedura  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  decreto-legge   che,
congiuntamente,  alla  data  prevista  per  la  presentazione   della
domanda, posseggono i seguenti requisiti: 
      a.  tra  l'anno  scolastico  2008/2009  e   l'anno   scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno,  in  qualunque
grado di istruzione, almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art.  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio  svolto  su  posto  di
sostegno, anche in assenza di specializzazione, e' considerato valido
ai fini della partecipazione  alla  procedura  straordinaria  per  la
classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I
soggetti che raggiungono le tre  annualita'  di  servizio  prescritte
unicamente  in  virtu'  del  servizio  svolto  nell'anno   scolastico
2019/2020 partecipano con riserva alla  procedura  straordinaria.  La
riserva  e'  sciolta  negativamente  qualora  il  servizio   relativo
all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni  di  cui  al
predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
      b. hanno svolto almeno una annualita' di servizio,  tra  quelle
di cui alla lettera a), nella specifica classe  di  concorso  per  la
quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla  classe  di
concorso A-29 e' ritenuto valido ai fini della partecipazione per  la
classe di concorso A-30  e  il  servizio  prestato  sulla  classe  di
concorso A-66 e' ritenuto valido ai fini  della  partecipazione  alla
classe di concorso A-41, purche' congiunto al possesso del titolo  di
studio di cui alla lettera c; 
      c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art.  5,  comma
1, lettera a),  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,
coerente con la classe di concorso richiesta, fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con  riferimento
alle classi  di  concorso  a  posti  di  insegnante  tecnico-pratico,
individuate dal decreto del Presidente della Repubblica  14  febbraio
2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,  ovvero
posseggono i titoli  di  studio  previsti  per  la  fase  transitoria
dall'allegato   E   al   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  9  maggio  2017,  n.  259,   con
riferimento alle classi di concorso a  posti  nei  licei  musicali  e
coreutici relativi agli insegnamenti di  nuova  istituzione,  secondo
quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella. 
    2. I docenti di ruolo delle scuole  statali  possono  partecipare
alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b),
purche' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c); 
    3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se prestato, anche cumulativamente: 
      a. presso le istituzioni statali e paritarie; 
      b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al  sistema  di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti
percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la  tipologia  di
posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
cui all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 
    4.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano
comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si  scioglie
positivamente  a  far  data  dall'adozione   del   provvedimento   di
riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di
diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento  dall'elenco
di cui all'art. 12. 
    5. I  candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura
stessa.