Art. 3 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione e  per  una  sola  classe  di
concorso per la quale posseggono il requisito di  accesso,  ai  sensi
dell'art. 2. 
    2. I candidati presentano istanza di  partecipazione  alle  prove
finalizzate  all'abilitazione  unicamente  in  modalita'   telematica
previo  possesso  delle  credenziali  SPID,  o  in  alternativa,   di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata MIUR con  l'abilitazione  specifica  al  servizio  «Istanze
on-line (POLIS)». La presentazione della domanda attraverso specifica
piattaforma predisposta dal MIUR, costituisce modalita' esclusiva  di
partecipazione alla procedura ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le  istanze  presentate
con  modalita'  diversa  da  quella  telematica  non  sono  prese  in
considerazione.    I    candidati,     collegandosi     all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e  Servizi
> Scuola  >  Reclutamento  e  servizio  del  personale  scolastico  >
Abilitazione all'insegnamento, alla pagina  dedicata  alla  Procedura
abilitante scuola secondaria o,  in  alternativa,  direttamente  alla
piattaforma attraverso il percorso «Argomenti  e  Servizi  >  Servizi
on-line > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai
al servizio 
    3.  Pertanto,  i  candidati   possono   presentare   istanza   di
partecipazione alla procedura a partire dalle ore 9,00 del 28  maggio
2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o  di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata MIUR con  l'abilitazione  specifica  al  servizio  «Istanze
on-line (POLIS)», acquisisce dette credenziali: 
      seguendo le  istruzioni  presenti  sul  sito  dell'Agenzia  per
l'Italia  Digitale   https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   per   la
registrazione a SPID 
    oppure 
      seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni  per
l'accesso       al       servizio»       presente       al       link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.       Per       il
riconoscimento   il   candidato   potra'   rivolgersi    alla    sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica  l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente  a  gestire
la relativa procedura, che provvede all'abilitazione del candidato al
servizio istanze on-line nel sistema informativo. 
    5. Per la partecipazione  alla  procedura  e'  dovuto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  nonche'
dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto-legge, il pagamento  di
un contributo di segreteria pari ad euro  15,00.  Il  pagamento  deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN -  IT  71N
01000 03245 348  0  13  3550  05  Causale:  «procedura  straordinaria
finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai  sensi
art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 - regione - classe di concorso -
nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure  attraverso  il
sistema  «Pago  In  Rete»,  il  cui  link  sara'   reso   disponibile
all'interno della piattaforma e a cui il  candidato  potra'  accedere
all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a. il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b. la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c.  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
alla  procedura.  Il   candidato   si   impegna   a   far   conoscere
tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati  sopra  richiamati
contattando l'USR responsabile della procedura; 
      e. se, nel caso in  cui  sia  persona  con  disabilita',  abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la  prova,  indicando  in
caso affermativo  l'ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria
disabilita' e la  necessita'  di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali
richieste devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da  inviare,  almeno  10  giorni
prima dell'inizio della prova in formato elettronico  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      f. la procedura per la quale,  avendone  i  requisiti,  intende
partecipare nella regione prescelta; 
      g. il titolo di accesso alla  classe  di  concorso,  conseguito
entro  il  termine  di  presentazione  della  domanda  con   l'esatta
indicazione  dell'istituzione  che  lo   ha   rilasciato,   dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e'  stato  conseguito,  del  voto
riportato.  Qualora  il  titolo  di  accesso  sia  stato   conseguito
all'estero e riconosciuto ai sensi della  normativa  vigente,  devono
essere  altresi'   indicati   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento  di   riconoscimento   dell'equipollenza   del   titolo
medesimo;  qualora  il  titolo  di  accesso  sia   stato   conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione  competente  entro
la data termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
alla procedura per poter essere ammessi con riserva; 
      h. il servizio il cui possesso e'  requisito  di  accesso  alla
procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e commi 2 e
3, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di
servizio effettivamente prestato; 
      i. il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196; 
      j. di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione alla procedura e reso  tutte  le  dichiarazioni
previste dal presente decreto. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione alla procedura e tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore.