Art. 4 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
scritta, da personale individuato dal competente USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR  competente,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima  dell'inizio
della prova, unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della  prova.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata  a  insindacabile  giudizio
della  Commissione  sulla  scorta  della  documentazione  esibita   e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'Amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC).