Art. 5 Calendario delle prove 1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie speciale - concorsi ed esami, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura. 3. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione di valutazione, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.