Art. 6 
 
 
                    Comitato tecnico scientifico 
 
 
    1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art.  1,  comma  11
lettera b) del decreto-legge predispone i quesiti della prova scritta
di cui al presente decreto ed e' composto scegliendo  tra  professori
universitari  di  prima  o  seconda  fascia,  ricercatori   a   tempo
indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art.
24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,   dirigenti   tecnici,   dirigenti
scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 
    2.   Con   successivo   decreto    direttoriale    si    provvede
all'individuazione  dei  membri  del  comitato  tecnico   scientifico
incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove
di cui al comma 9, lettere a) e d) del decreto-legge.