Art. 6 Comitato tecnico scientifico 1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 11 lettera b) del decreto-legge predispone i quesiti della prova scritta di cui al presente decreto ed e' composto scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 2. Con successivo decreto direttoriale si provvede all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) del decreto-legge.