Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. La commissione preposta alla procedura, unica per ogni USR, e'
presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o
da un dirigente scolastico ed e' composta da due docenti. 
    2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni di  cui  al  presente
decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno  cinque
anni  di  servizio,  ivi  compreso  il   preruolo,   prestato   nelle
istituzioni del sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione.  I
docenti  AFAM  che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti  delle
commissioni giudicatrici devono aver prestato servizio nel ruolo  per
almeno cinque anni. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
      b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore  o  tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
      c. diploma di specializzazione sul  sostegno  agli  alunni  con
disabilita'; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito
dei bisogni educativi speciali. 
    4.  Il  presidente  e  i  componenti   della   commissione   sono
individuati dal dirigente preposto all'USR sulla base  delle  domande
pervenute. 
    5. Alla commissione e' assegnato un segretario,  individuato  tra
il  personale  amministrativo  appartenente  alla  seconda   area   o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
    6. La composizione della commissione  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    7. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 
    8. La commissione prende atto del risultato delle prove scritte e
procede alla compilazione degli elenchi di cui all'art. 12.